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Coronavirus: Bartolozzi (FI): “Emanare, subito, le norme di attuazione dell’art. 31 dello Statuto della Regione Siciliana”

domenica 5 Aprile 2020
Giusi Bartolozzi
Giusi Bartolozzi

La deputata nazionale di Forza Italia Giusi Bartolozzi entra nel merito della volontà del governatore Musumeci di attuare l’articolo 31 dello Statuto siciliano per provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico durante l’emergenza sanitaria a causa del covid-19.

Di seguito il comunicato stampa della deputata ‘azzurra’. 

E’ fuori dubbio che la funzione di provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico nel territorio della Regione Siciliana e’ attribuita dall’art. 31 dello Statuto siciliano al Presidente della Regione, nella qualita’ di organo dello Stato. Infatti, lo statuto speciale della regione siciliana del 15 maggio 1946, e di rango costituzionale, prevede all’articolo 31 che ‘al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della Polizia di Stato’“.

Questa previsione statutaria non e’ mai stata applicata per la mancata emanazione delle relative norme di attuazione da parte della Conferenza paritetica prevista allarticolo 43 dello statuto.
E la Corte Costituzionale ha più volte chiarito che lo stesso articolo, pur essendo anteriore alla Costituzione repubblicana, è pienamente in vigore (cfr. SENTENZA n. 131 del 4 – 13 luglio 1963).
D’altro canto, la portata del citato art. 31 è assai chiara nell’escludere che il Presidente della Regione, che qui interviene nella sua qualità di organo dello Stato, possa svolgere le funzioni di provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico mediante organi o uffici regionali, in quanto la disposizione stabilisce espressamente che tali funzioni debbono essere svolte “a mezzo della polizia dello Stato” (v. in tale senso sentenza cOrte costituzionale n. 5t del 2001)”.

Ciò posto, considerato lo stato di emergenza COVID e la circostanza che la disposizione statutaria risulta inapplicabile da oltre 74 anni, su deliberato della giunta regionale del 26 marzo u.s., il Presidente della regione, Nello Musumeci, ne ha proposto l’attuazione con specifico riferimento agli strumenti necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni di emergenza correlate al territorio regionale che possano determinare refluenze sull’ordine pubblico, la sanità e la sicurezza”.

Quanto al procedimento da adottarsi, nelle regioni a statuto speciale, le norme di attuazione, frutto, appunto di un consenso congiunto tra autorità centrale e quella regionale, non passano da un voto del parlamento italiano, ma da un apposito organismo denominato Commissione paritetica Stato Regione, composta da membri designati in misura uniforme dal governo centrale e dalla Regione.
Le Commissioni paritetiche, previste da ciascun statuto speciale, sono cinque, una per la Valle d’Aosta (art. 48-bis), una per il Trentino-Alto Adige (art. 107), una per il Friuli Venezia Giulia (art. 65), una per la Sardegna (art. 56) ed una per la Sicilia (art. 43). Il Trentino Alto Adige prevede inoltre una ulteriore Commissione paritetica per la competenze della provincia autonoma di Bolzano“.

Quanto ai provvedimenti attuativi, il decreto di Attuazione Statutaria è un decreto legislativo, con il quale vengono pubblicate le norme di attuazione delle regioni italiane a statuto speciale deliberate dalle Commissioni paritetiche Stato-Regione, e promulgato dal Presidente della Repubblica.
Secondo la ricostruzione dei costituzionalisti, i decreti di attuazione degli statuti sono fonti normative di livello inferiore alla legge costituzionale con cui sono emanati e modificati gli Statuti, ma hanno tuttavia una forza e valore superiore a quello delle leggi ordinarie, disponendo norme di indirizzo per il legislatore, in questo caso regionale. Dal punto di vista formale si presentano con il carattere di decreti legislativi mentre in un primo tempo erano decreti del Presidente della Repubblica, con la caratteristica di assenza della delega preventiva del Parlamento tramite una legge in senso formale. Una procedura specifica regola la loro emanazione: sono, quindi, approvate dal Governo, ma necessitano di una istruttoria e proposta di una commissione paritetica“.

In conclusione, non occorre alcun procedimento di revisione costituzionale per dare attuazione all’art 31 dello statuto della regione Siciliana, che diversamente occorrerebbe laddove si ritenesse di dover modificare lo statuto medesimo prevedendo, ad esempio, la abrogazione dell’art. 31“.

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