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Covid: da Cga Sicilia atti a Consulta per legittimità sull’obbligo di vaccinazione

martedì 22 Marzo 2022

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sull’obbligo di vaccinazione anti covid-19. 

Il Cga ha valutato l’appello proposto da un tirocinante iscritto al terzo anno del corso di Laurea infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perché non ha fatto il vaccino, contro l’Università di Palermo per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar.

Il Cga prende in esame la vicenda della sospensione dalle attività lavorative dei sanitari che non si vaccinano, ma la questione sollevata riguarda l’obbligo per tutti.

Il Consiglio dichiara “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”“.

E anche dell’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui “non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione”.

Il Cga ha deciso dopo aver esaminato la corposa documentazione, prodotta dal collegio composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della Sanità operante presso il ministero della salute e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, chiesta lo scorso gennaio per la “verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale“.

Nell’udienza camerale del 16 marzo sono stati chiesti chiarimenti all’organo incaricato dell’istruttoria e sono intervenuti Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della Salute, e Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di Sanità. L’ordinanza è stata decisa in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati Rosanna De Nictolis, presidente, Maria Stella Boscarino, estensore, e Marco Buricelli, Giovanni Ardizzone, Antonino Caleca, consiglieri.

“È, quindi, da dubitarsi che farmaci a carico dei quali si stiano raccogliendo segnalazioni su tali effetti collaterali soddisfino il parametro costituzionale richiamato” l’art. 32 della Costituzione. Lo scrive il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell’ordinanza in cui ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sull’obbligo di vaccinazione anti covid-19.

Il Cga elenca i dati che emergono dalla consultazione della banca dati europea (EudraVigilance, facilmente accessibile attraverso il sito AIFA) che permette di rilevare che “a fine gennaio 2022 risultavano somministrati in ambito EU/EEA 570 milioni di dosi (ciclo completo e booster) del vaccino Cominarty (BioNTech and Pfizer), in relazione al quale esultano acquisite 582.074 segnalazioni di eventi avversi, dei quali 7.023 con esito fatale; quanto al vaccino Vaxzevria (AstraZeneca), a fronte di 69 milioni di dosi si registravano 244.603 segnalazioni di eventi avversi, dei quali 1447con esito fatale; quanto al vaccino Spikevax (Moderna), a fronte di 139 milioni di dosi risultavano segnalati 150.807 eventi avversi, dei quali 834 con esito fatale; quanto al Covid-19 Vaccine Janssen, a fronte di 19 milioni di dosi risultavano 40.766 segnalazioni, delle quali 279 con esito fatale“.

“Indubbiamente – scrive il Consiglio – la maggior parte degli effetti collaterali, elencati nel data base, evidenziano sintomi modesti e transitori; gli eventi avversi più seri comprendono disordini e patologie a carico dei sistemi circolatorio (tra cui trombosi, ischemie, trombocitopenie immuni), linfatico, cardiovascolare(incluse miocarditi), endocrino, del sistema immunitario, dei tessuti connettivo e muscolo-scheletrico, del sistema nervoso, renale, respiratorio; neoplasie”.

“Nel novero di tale elencazione rientrano – prosegue il Cga per la Regione siciliana -, evidentemente, anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l’invalidità o, nei casi più sfortunati, il decesso. Vero è che le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati; ma il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all’ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini “sacrificabili”.

“Le emergenze istruttorie suggeriscono (…) una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati”, aggiunge il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell’ordinanza in cui ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sull’obbligo di vaccinazione anti covid-19.

Il rapporto vaccini 2020 – scrive il Cga per la Regione siciliana – descrive le attività di vaccino vigilanza condotte in Italia dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e con il Gruppo di Lavoro per la vaccino vigilanza. Tali attività consistono nel monitoraggio e nella valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini. Ebbene, dall’esame di tale rapporto si evidenzia che, rispetto al totale delle dosi totali somministrate in Italia di vaccini (sia obbligatori che raccomandati: Esavalenti , Tetravalente, Trivalente, Antipneumococcici, Anti-rotavirus, Antimeningococco, MPR-MPRV-V e Anti-papillomavirus), nel 2020 sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza complessivamente 5.396 segnalazioni di sospetti eventi avversi a vaccini, pari a 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni gravi. Invece, dall’esame del ‘Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid-19’ emerge che complessivamente, durante il primo anno dell’attuale campagna vaccinale, sono state inserite, nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso, successivo alla vaccinazione, su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate” e “con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate”.

“Come risulta evidente – prosegue il Cga per la Regione siciliana – non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla media degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi)”.

“Sebbene empiricamente si debba riconoscere che, in presenza di nuove varianti, la vaccinazione non appaia garantire l’immunità da contagio, sicché gli stessi vaccinati possono contagiarsi e, a loro volta, contagiare, la stessa a tutt’oggi risulta efficace nel contenere decessi ed ospedalizzazioni, proteggendo le persone dalle conseguenze gravi della malattia, con un conseguente duplice beneficio: per il singolo vaccinato, il quale evita lo sviluppo di patologie gravi; per il sistema sanitario, a carico del quale viene allentata la pressione”,  continua il Consiglio.

Il Cga cita i dati contenuti nella relazione trasmessa dal collegio composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della Sanità operante presso il ministero della salute e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria: “Come risulta dal “Report Esteso ISS” sul Covid-19 del 9 febbraio 2021………il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età relativo alla popolazione di età uguale o superiore a12 anni nel periodo 24 dicembre 2021-23 gennaio 2022 per i non vaccinati …….. risulta circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno o 120 giorni …….. e circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster ……., con prevalenza nello stesso periodo della variante Omicron stimata al 99,1%. Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età, relativo alla popolazione di età uguale o superiore a 12 anni, nel periodo 24 dicembre 2021- 23 gennaio 2022 per i non vaccinati …… risulta circa dodici volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno o 120 giorni ……. e circa venticinque volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster …… Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età uguale o superiore a 12 anni, nel periodo 17 dicembre 2021-16 gennaio 2022, per i non vaccinati ………. risulta circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno o 120 giorni ……… e circa ventitré volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster …..”. “Con conseguente conferma – dice il Consiglio – dell’efficacia del vaccino nel ridurre la percentuale del rischio, quanto meno, ai fini della prevenzione dei casi di malattia severa e del decorso fatale”.

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