La distinzione tra “disoccupato” e “inoccupato” è “superata”, anche ai fini dell’esenzione del ticket. Lo evidenzia il Consiglio di Stato in un parere redatto dalla prima sezione in risposta a un quesito sollevato dal Ministero della Salute nel 2017. Un’interpretazione che potrebbe comportare problematiche di copertura finanziaria.
Il Ministero chiedeva se la disciplina in materia di esenzione dalla spesa sanitaria, lì dove fa genericamente riferimento alla condizione di disoccupato, dovrebbe intendersi estesa anche ai soggetti che non abbiano mai avuto un precedente rapporto di impiego. Il parere dei giudici di Palazzo Spada è stato pubblicato il 13 luglio scorso dopo una lunga interlocuzione con i ministeri competenti e la presidenza del Consiglio, visto l’impatto economico del venir meno di tale distinzione.
Pur consapevole che tale interpretazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “come ha condivisibilmente rilevato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corretta interpretazione delle norme non può essere elusa da tali esigenze”. E che pertanto “in base alla previsione recata dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/15, sia venuta meno la precedente distinzione tra ‘disoccupato’ ed ‘inoccupato’, e che debba considerarsi ‘disoccupato’ il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa”.