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Lavoratori stagionali, in arrivo bonus Inps da 2400 euro: ecco come funziona

lunedì 24 Maggio 2021

Tra i principali temi economici annotati in agenda politica, il bonus Inps da 2.400 euro una tantum a favore di lavoratori stagionali per i mesi di giugno e luglio 2021. Una manovra che ricade nei 40 miliardi previsti dal Decreto Sostegni bis del governo Draghi.

Le agevolazioni economiche da richiedere entro maggio spettano sia ai beneficiari dell’indennità per lavoratori stagionali, dello spettacolo e atipici introdotta dal decreto Ristori, per i quali saranno erogate in automatico, che a coloro che non ne hanno beneficiato. Questi ultimi devono presentare la domanda telematica all’Inps.

Tra i destinatari, i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, sia stagionali in somministrazione e dipendenti. Inclusi nello stesso beneficio anche gli autonomi occasionali, gli operatori dello spettacolo e gli incaricati delle vendite a domicilio, che a causa dell‘emergenza pandemica da Covid-19 non hanno potuto svolgere la loro attività o sono stati fortemente limitati. Nel caso in cui un soggetto ricada in due o più di queste categorie di lavoro, spetta comunque una sola indennità.

Come funziona il bonus da 2400 euro per il 2021?
Il decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41, appunto il decreto Sostegni, prevede infatti, all’articolo 10, l’erogazione di nuovi bonus per stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, e lavoratori dello spettacolo, autonomi, somministrati e atipici. Si tratta di una indennità una tantum con funzione di sostegno al reddito, considerato il protrarsi della crisi sanitaria i cui effetti sono stati devastanti sul mercato del lavoro, e quindi sull’occupazione e sull’economia, anche in forza delle normative nazionali anti-covid volte a contenere la diffusione del contagio. I beneficiari aventi diritto a ricevere una somma di denaro pari a 2.400 euro spetta dunque a :

Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021).

Lavoratori dipendenti stagionali o in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno svolto almeno 30 giornate lavorative e hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente.

Lavoratori intermittenti (art. 13-18 DL 15 giugno 2015, n.81) che hanno lavorato per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, eccetto quello di lavoro intermittente.

Lavoratori autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 codice civile) e non hanno un contratto in essere alla data del 24 marzo 2021, già iscritti, alla data del 23 marzo 2020, alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato (ad esclusione del lavoro intermittente).

Incaricati alle vendite a domicilio (art.19 DL 31 marzo 1998 n. 114) con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente, e di pensione.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e nell’anno 2018, privi di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data del 23 marzo 2021.

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e e il 23 marzo 2021, reddito non superiore a 75.000 euro nel 2019 e privi di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione di quello intermittente), oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo e reddito 2019 non superiore ai 35.000 euro.

L’importo non è cumulabile con una serie di indennità: l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”; l’indennità a favore dei lavoratori domestici; l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; il Reddito di Emergenza (anche se fruito precedentemente nel corso del 2021, da un qualunque componente il nucleo familiare); l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.

Nel caso degli stagionali, dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non sarà cumulabile neanche con la NASpI. Riguardo al Reddito di Cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro. Si ricorda inoltre che la cifra che verrà accreditata non concorrerà alla formazione del reddito.

Per presentare la domanda all’Inps c’è tempo fino al prossimo 31 maggio ed entro la metà di giugno dovrebbero essere erogate le somme. La domanda può essere presentata online attraverso il portale web Inps, effettuando l’accesso con PIN Inps, o identità SPID almeno di livello 2, o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In alternativa, si può fare domanda tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile; oppure rivolgendosi a enti di patronato e intermediari dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.

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