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Palermo. Fumo negli occhi per non parlare più di Frosinone e Parma ? Le motivazioni della sentenza.

mercoledì 27 Giugno 2018

Riassumiamo l’arbitro che ormai tutto il mondo sa come stanno le cose su di lui e che certo amico del Palermo non si è dimostrato, anzi , ha detto che non è successo niente …. i ragazzi volevano giocare a palla a bordo campo ed ogni tanto gli scappava il pallone ma che ci volete fare sono ragazzacci li manderanno per punizione a letto senza cena … prima ha dato giustamente un rigore che avrebbe cambiato il corso della partita e dato se realizzato la promozione in A del Palermo ed allora diventa punizione del limite , ma come ci permettiamo di protestare? che siamo la Juventus ? Prima da altri due minuti di recupero e visti i risultati dei m0ndiali che i risultati sono cambiati quasi sempre proprio nei minuti di recupero tutto poteva succedere come niente ma era giusto giocarli poi visto che i tifosi “giocherelloni” non volevano più aspettare e rischiare che succedesse quello che poi come hanno dimostrato proprio i recenti mondiali è successo che ci fosse un ribaltone finale decidono loro di invadere il campo e far terminare prima della sua regolare conclusione la partita e noi che eravamo presenti e  guardavamo proprio lui  che non aveva fischiato nè prima nè dopo … sapete cosa fa ? scrive che la partita era finita prima dell’invasione e sorvoliamo che come avvocato aveva lavorato proprio per i dirigenti del Frosinone ….. direte voi ma che siete maliziosi …. sono solo casualità e voi siete orbi e ciechi per cui è per questo che avete visto gli addetti al campo del Frosinone dare loro i palloni ai tifosi di curva nord e di aspettare il segnale della panchina per tirarli in campo al momento giusto e poi per questo non abbiamo visto nè sentito l’arbitro fischiare e visto un rigore inesistente … la sapete una cosa strana ? tutta l’Italia calcistica disinteressata certamente visto che sono tifosi del Milan, Juventus, Inter, Roma Napoli etc….. hanno gridato che è stata una VERGOGNA !!! e che il Palermo è stato defraudato …. ma questo non se lo aspettavano ….

Ed ora è partita una campagna mediatica stile politico distruggi la Dc in quel caso bastava un avviso di garanzia ed eri già colpevole salvo poi scoprire che non era vero niente e la carriera politica però ormai era distrutta e chi aveva subito il linciaggio ovviamente poi non ne voleva più sapere di continuare visti i metodi usati non faccio nomi ma un politico siciliano finì addirttura in galera bollato come mafioso tranne essere assolto e liberato con un risarcimento per ingiusta detenzione ed accuse inesistenti di ben due milioni di euro …. e con Zamparini sta succedendo lo stesso per distrarre tutti sopratutto i tifosi o le persone che veramente hanno a cuore le sorti del Palermo per distrarci e far dimenticare quest’altra sentenza che pubblichiamo sotto e le vicende di Parma … ma noi non cadiamo nella trappola di continuare a dare spazio a notizie di accuse che già in tribunale sono state smontate e giudicate false e che per questo hanno visto il Palermo vittorioso e con una dichiarazione di avere i conti a posto e che nessun illecito era stato fatto.

Come si dice a Palermo visto che per la via diritta le menzogne che erano le accuse , su cui molti hanno cavalcato per andare contro al Palermo vedi ricostruzioni fantasiose sui social, allora proviamo da una traversina … ma se sono sempre le stesse se ci sarà , come non possiamo credere e sperare, un giudice corretto come nel precedente procedimento, finirà tutto in una bolla di sapone …. per chiarire se la legge ti consente di fare alcune operazioni a garanzia del tuo patrimonio e per ottimizzare il bilancio , qualsiasi buon commercialista non può che consigliarti di utilizzarle come certamente se andiamo a guardare tutti i bilanci degli imprenditori e banche italiane , hanno certamente fatto anche chi aveva interesse a farle … e quindi parliamo di cose regolari che poi se a qualcuno non piacciono vadano adirlo ai parlamentari e governi italiani che hanno introdotto queste norme …. in questo momento l’unica cosa certa è quella che ha sancito il Tribunale che il bilancio del Palermo è un bilancio a posto e che nulla di illegale è stato fatto …. chiuso anche questo argomento su cui non torneremo mai più a meno che non vengano fuori fatti diversi da quelli contestati … o sviluppi diversi ed in questo caso correttamente in caso diverso faremo le dovute considerazioni …. ma al momento non c’è nulla di nuovo rispetto a quel che è già stato esaminato e ripetiamo certificato che al contrario è tutto a posto. E questo dobbiamo rispettare !

Per cui continueremo a parlare e tenere alta l’attenzione sul tentato illecito sportivo di Parma  e degli illeciti e degli atti illegali visti in Frosinone-Palermo , nella gestione e quelle che speriamo un giorno vengano certificate, come è stato fatto da tutti i tifosi italiani non solo palermitani, come menzogne dell’arbitro che con atti e fatti ha condizionato ed indirizzato la partita a favore dei ciociari come le immagini che nella giustizia sportiva ahimè non valgono , ma che sono sotto gli occhi di tutti, per dare su di lui un giudizio corretto e sereno e ripetiamo noi siamo testimoni diretti in quanto presenti allo stadio di quel che di illecito ed illegale è stato messo in atto per penalizzare il Palermo .

Secondo Voi è stato corretto mandare questo arbitro ad arbitrare la partita con il Frosione ?

Detto questo fatevi voi stessi un’idea leggendo la sentenza e ricordando le immagini viste date un giudizio sereno se il Palermo è stato penalizzato o no dai comportamenti messi in atto fin dall’inizio della partita con la testata a Nestorovski rimasta impunita per condizionare i nostri giocatori in campo ….

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONI UNITE
COMUNICATO UFFICIALE N. 172/CSA
(2017/2018)
TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 168/CSA– RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2018
COLLEGIO
Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv.
Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri –
Segretario;
1. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FROSINONE/PALERMO
DEL 16.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com.
Uff. n. 200 del 19.06.2018)
Con atto, spedito in data 19.6.2018, la Società U.S. Città Di Palermo ha preannunciato la
proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 200 del 19.6.2018 della predetta Lega) con la
quale, con riferimento alla gara Frosinone/Palermo, finale di ritorno dei Play-off del Campionato
Nazionale di Serie B 2017/2018, era stato respinto il reclamo, proposto dalla predetta Società, al fine
di ottenere, a carico della Società Frosinone Calcio S.r.l., la sanzione della perdita della gara sopra
indicata con il punteggio di 0-3, ovvero, in subordine, la non omologazione del risultato conseguito sul
campo (2 a 0 per il Frosinone) o, comunque, l’annullamento della gara medesima con conseguente
ordine di ripetizione della stessa .
Prima ancora della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la
Società U.S. Città Di Palermo, ha fatto pervenire, in data 20.6.2018, i motivi di ricorso.
Con nota del 20.6.2018, la Segreteria di questa Corte, su disposizione del Presidente, nel
comunicare che il presente ricorso, attesa la rilevanza della questione trattata, sarebbe stato deciso
da questa Corte in composizione a Sezioni Unite, concedeva alla Società U.S. Città Di Palermo termine
fino alle ore 12,00 del giorno 25.6.2018 per la proposizione dei motivi di ricorso e alla Società
Frosinone Calcio S.r.l. termine fino alle ore 10,00 del giorno 26.6.2018 per le eventuali
controdeduzioni.
La Società U.S. Città Di Palermo ha fatto, tempestivamente, pervenire, in data 25.6.2018 una
memoria integrativa dei motivi di ricorso, trasmessi in data 20.6.2018.
La Società Frosinone Calcio S.r.l. si è costituita nel giudizio, nel rispetto del termine concesso,
trasmettendo una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e controdedotto, nel
merito, ai motivi di ricorso avversario, chiedendo il rigetto del ricorso medesimo.
Nella riunione del 26.6.2018, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Questa Corte ritiene che il ricorso, proposto dalla società U.S. Città Di Palermo, sia infondato e
vada, quindi, rigettato.
Con i primi due motivi di ricorso, la Società ricorrente denuncia la nullità del provvedimento del
Giudice Sportivo nonché la tardività e irritualità delle difese svolte dalla Società Frosinone Calcio S.r.l.
nel procedimento svoltosi davanti al Giudice Sportivo. Anche la società Frosinone Calcio S.r.l. ha
formulato delle preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso avversario.
Le censure, formulate dalla società U.S. Città Di Palermo sono motivate con la circostanza che
sia il Giudice Sportivo sia la Società Frosinone Calcio s.r.l. non avrebbero osservato le modalità ed i
termini fissati con il Com. Uff. del 19.4.2018, n. 32 con riferimento ai procedimenti d’ufficio o introdotti
2
ai sensi dell’art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza
sul risultato delle gare di Play-off e di Play-out del Campionato di Serie B.
Trattasi di censure che non possono essere condivise.
Ed invero, la lettura del Comunicato Ufficiale sopra richiamato induce a ritenere che la finalità
perseguita con lo stesso fosse quella di dettare, con riferimento ai procedimenti d’ufficio o introdotti
ai sensi dell’art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, una procedura idonea a consentire
il regolare svolgimento delle gare di Play-off del Campionato di Serie B che, come noto, sono
organizzati in un tabellone di gare che prevede un turno preliminare in cui si sfidano in gara unica la 6°
e la 7° e la 5° e la 8° delle squadre classificate all’esito del Campionato, due gare di semifinale di
andata e ritorno, la prima tra la 3° classificata e la vincente del turno eliminatorio tra la 6° e la 7, e
l’altra tra la 4° classificata e la vincente del turno eliminatorio tra la 5° e la 8°, ed infine la gara di finale
di andata e ritorno tra le vincenti delle due semifinali.
Orbene, non vi è chi non veda come la necessità di una celere definizione dei procedimenti
d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sottesa al
Com. Uff. n. 32/18, non può che essere predicata esclusivamente con riferimento alle sole gare di
Play-off il cui risultato, che può essere modificato rispetto a quello conseguito sul campo mediante la
decisione degli Organi di Giustizia Sportiva, possa avere incidenza, per usare le stesse parole del
predetto Comunicato Ufficiale, sul risultato di una gara successiva.
Non vi è chi non veda come tale esigenza non ricorra, invece, nell’ipotesi, quale è il caso di
specie, di un procedimento relativo alla gara di ritorno della finale dei Play-off cioè dell’ultima gara della
predetta competizione.
Alla luce delle superiori considerazioni, tali censure debbono essere disattese.
Quanto, invece, alle preliminari eccezioni processuali, sollevate dalla società Frosinone Calcio
S.r.l., questa Corte ritiene che, al di là della loro fondatezza, possa prescindersi dall’esame delle
stesse attesa l’infondatezza, nel merito, del ricorso proposto dalla società U.S. Città Di Palermo.
Prima di passare al merito del ricorso, deve essere disattesa anche la richiesta, formulata dalla
Società ricorrente, di acquisizione delle immagini televisive allegate ai motivi di ricorso, atteso che,
come già evidenziato, dal Giudice Sportivo, il caso che occupa non rientra in nessuna delle ipotesi
previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva che contiene una elencazione che, per pacifica
giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi tassativa.
Passando, ora, al merito del ricorso, questa Corte ritiene doveroso evidenziare che i
comportamenti, posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società Frosinone Calcio S.r.l. in
occasione della gara Frosinone/Palermo dello scorso 16 giugno, meritino di essere fortemente
stigmatizzati e sanzionati, come è di fatto accaduto, avendo, il Giudice Sportivo, provveduto a
sanzionare, con provvedimento separato ma pubblicato nel medesimo Comunicato Ufficiale oggetto
del presente giudizio, sia la Società Frosinone Calcio S.r.l. sia i tesserati della stessa; tali
comportamenti sono, infatti, all’evidenza, in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà,
correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli
attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti, posti in essere in occasione della gara di cui
è giudizio, è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i
Play-off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al Campionato di
Serie B, promossa nel massimo Campionato calcistico, la Serie A.
A quanto sopra, si aggiunga che simili episodi, proprio perché posti in essere, tra gli altri, da
calciatori professionistici che, come noto, rappresentano un modello per i tantissimi giovani che si
appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della
liceità e magari dell’opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la decisione assunta dal Giudice Sportivo sia immune
da censure in quanto ha fatto corretta applicazione dell’art. 17, comma 1, del C.G.S..
Tale disposizione prevede, infatti, che “La società ritenuta responsabile, anche
oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne
abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la p
3
siano state connotate, come più sopra già evidenziato, da manifesta slealtà e scorrettezza, non
abbiano, di fatto, inciso sul regolare svolgimento della gara.
Come già evidenziato da questa Corte nella decisione di cui al Com. Uff. n. 116/CSA del
20.4.2016, la mancanza di una connessione causa-effetto tra i comportamenti sleali e scorretti e
l’irregolare svolgimento della gara impedisce di pervenire alla punizione sportiva della perdita della gara
medesima.
La stessa particolare incisività della punizione della perdita della gara che, vale sottolinearlo, si
traduce nel ribaltamento del risultato conseguito sul campo, richiede, infatti, una rigorosa
individuazione del nesso logico che a determinati comportamenti (il cui materiale accadimento non è,
in alcun modo, controverso nel caso che occupa) ricollega la valutazione della conseguente
irregolarità dello svolgimento della gara.
Non a caso, nel corpo del medesimo primo comma dell’art. 17 del C.G.S. è disposto che “Se il
fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle
sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1” e dunque anche la sanzione
dell’ammenda di cui alla lett. b) del primo comma dell’art. 18.
In altri termini, lo stesso art. 17 del C.G.S. non riconnette in maniera automatica la punizione
della perdita della gara ad ogni e qualsivoglia accadimento occorso durante lo svolgimento della gara,
ma esclusivamente a quelli connotati dalla idoneità, per le modalità, i tempi e le caratteristiche degli
stessi, a compromettere il regolare svolgimento della gara.
Ad avviso di questa Corte, siffatta concatenazione logica non può, nel caso di specie, ritenersi
sussistente e, comunque, rimane indimostrata in quanto non trova conferma, come correttamente
evidenziato dal Giudice Sportivo, negli atti ufficiali di gara.
Ed invero, nessuno degli episodi ai quali la Società ricorrente fa riferimento nel proprio ricorso,
che sono, poi, gli stessi già invocati in sede di reclamo al Giudice Sportivo, ha influito, in un rapporto di
causa-effetto, sul regolare svolgimento della gara di cui è giudizio: il reiterato lancio di palloni sul
terreno di giuoco non ha, infatti, mai interrotto azioni della squadra del Palermo connotate da
un’evidente occasione di segnatura; l’invasione di campo da parte di diverse centinaia di sostenitori si
è verificata, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, dopo la conclusione della gara
(come chiarito dal Direttore di Gara); gli episodi di aggressione ai calciatori della Società ricorrente si
sono verificati dopo la conclusione della stessa; da ultimo, l’episodio del rigore, prima concesso dal
Direttore di Gara e, poi, trasformato in un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore costituisce
una decisione eminentemente tecnica di esclusiva competenza del Direttore di Gara e sottratta, come
tale, alle valutazioni di questa Corte.
Quanto, poi, alla circostanza, addotta, da ultimo, dalla società U.S. Città Di Palermo nella
memoria integrativa depositata in data 25.6.2018, ovvero lo svolgimento, da parte del Direttore di Gara
dell’incontro di calcio di cui è procedimento, Sig. La Penna, dell’attività professionale di avvocato
presso uno studio legale che ha avuto rapporti professionali con una Società riconducibile al
Presidente del società Frosinone Calcio S.r.l., si evidenzia che, al di là della inammissibilità di questo
motivo di ricorso, formulato, per la prima volta, con la memoria integrativa, la Società ricorrente non ha
fornito alcuna dimostrazione di come tale circostanza avrebbe influito sul regolare svolgimento della
gara che occupa; peraltro, la predetta circostanza è stata oggetto, da parte della Società ricorrente, di
esposto, tra gli altri, alla Procura Federale che, ove lo riterrà, potrà procedere ai dovuti approfondimenti.
Da ultimo, si evidenzia che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con una recente
decisione, ha affermato che “.. le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la
disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 17 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa
a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di
poter allargare…. la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli
equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e
non di vicende “altre””(cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, decisione del 10.4.2018, n. 19).
Tale precedente dell’Organo di legittimità nell’ambito della giustizia sportiva al quale è attribuita
una chiara funzione di nomofilachia esclude, all’evidenza, che questa Corte possa, come auspicato
dalla Società ricorrente, pervenire ad una applicazione analogica, nel caso di specie, della sanzione di
cui all’art. 17, comma 1, del C.G.S., facendo riferimento “al susseguirsi di situazioni anomale” ovvero ad
una situazione, per così dire, di ostilità ambientale che si sarebbe registrata in occasione della gara
4
che occupa; situazione che, peraltro, ove avesse, effettivamente, messo in pericolo il regolare
svolgimento della gara avrebbe, senza dubbio, indotto il Direttore di Gara a sospenderla, come
avvenuto nel caso deciso dal Giudice Sportivo della Lega Professionisti di Serie C, citato dalla Società
ricorrente; il che non è, invece, avvenuto, nel caso che occupa, avendo, il Direttore di Gara, ritenuto che
vi fossero le condizioni per fare svolgere la gara fino alla conclusione della stessa.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di
Palermo di Palermo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
PRESIDENTE
Piero Sandulli
Pubblicato in Roma il 27 giugno 2018

IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Antonio Di Sebastiano Roberto Fabbricini

 

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