La Corte Costituzionale dice no alla legge regionale 22 febbraio 2019 n.1, che mirava alla stabilizzazione degli ex Pip operanti tra le fila dei forestali.
La Suprema Corte si è pronunciata sulla parte recante come titolo “Disposizioni sul personale impiegato nel servizio antincendio boschivo – Mantenimento di detto personale a tempo indeterminato”.
La norma puntava ad una forma di stabilizzazione dei forestali attraverso l’esigenza di ‘continuità del servizio antincendio boschivo’. La disposizione era inserita proprio nelle disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”.
ILLEGITTIMITÀ DELL’ART.14
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14 della suddetta legge. In particolare, nella parte in cui dispone che “al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale il personale di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 in ragione dell’elevata esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel quinquennio 2014-2018 presso le sale operative provinciali è mantenuto nelle medesime mansioni senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.
Secondo la Corte “tale disposizione, in assenza di un termine finale e in mancanza di una limitazione numerica, determina una stabilizzazione del personale forestale, mediante un inquadramento riservato nel ruolo dell’amministrazione regionale”.
Per la Corte la disposizione ‘eccede le competenze dello Statuto in quanto si pone in contrasto con l’articolo 97 quarto comma della Costituzione”.
Insomma, se non si passa da un concorso pubblico, è impossibile procedere alla contrattualizzazione delle risorse.