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Tensione alle stelle all’Ars: CdM impugna le variazioni del bilancio 2020

martedì 2 Marzo 2021
Regione Siciliana

Opposizione in trincea all’Ars e tensione alle stelle mentre è corso la sessione di bilancio per il previsionale 2021, dopo che i deputati hanno acquisito il testo con cui il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge regionale di variazioni del bilancio 2020, contestando l’intera architettura contabile e finanziaria adottata dal governo Musumeci e passata al vaglio dell’Assemblea, sostenendo che alcuni interventi a copertura sono stati fatti facendo leva sull’accordo con lo Stato sulla spalmatura del disavanzo in dieci da 1,7 miliardi nonostante l’intesa in realtà non fosse stata formalizzata e firmata solo successivamente mancando tra l’altro delle previsioni su cui si basava le variazioni.

Nell’impugnativa si legge: “La legge regionale, facendo affidamento sulla possibile approvazione della modifica della norma di attuazione che avrebbe previsto il rinvio del ripiano del disavanzo agli anni successivi al 2020 (articolo 7 del D.lgs. 158/2019), dispone la copertura degli oneri mediante utilizzo delle quote di ripiano del disavanzo per l’anno 2020 che sarebbero liberate dal predetto rinvio (414 milioni).“. Ma “tali risorse non possono costituire idoneo mezzi di copertura finanziaria in vigenza di una norma di attuazione che prevede il ripiano del disavanzo anche per l’anno 2020″.

Non solo. Il Cdm contesta pure la clausola di salvaguardia che prevedeva un meccanismo alternativo di differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari a 421.889.971,86 di euro con una copertura di 351.753.973,32 euro. “a valere sulle risorse non ancora utilizzate”. “E’ evidente che tale forma di copertura è insufficiente a garantire la copertura delle quote di competenza del 2020 relative al recupero del disavanzo con conseguente violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, della Costituzione – si legge nell’impugnativa – Tali profili di incostituzionalità non sono superati neanche alla luce della successiva legge regionale n. 1 del 20 gennaio 2021 (autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione 2021. Disposizioni finanziarie), laddove prevede, all’articolo 7, l’incremento delle quote di ripiano del disavanzo”.

Per il CdM “tali disposizioni, infatti, introducendo ad esercizio finanziario ormai concluso variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020, si pongono in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio, di cui all’articolo 81, quarto comma della Costituzione”. e “le variazioni effettuate con la legge regionale n. 1/2021 sarebbero delle mere operazioni contabili per la sistemazione delle coperture esistenti nel 2020“.

Inoltre la “indisponibilità della copertura finanziaria a valere sulla quota di ripiano del disavanzo per l’anno 2020 – e conseguente operatività della clausola di salvaguardia – è imputabile non tanto al ritardo nell’approvazione della norma di attuazione quanto all’approvazione di un testo diverso, che prevede il rinvio del ripiano del disavanzo 2021 piuttosto che di quello 2020”. Insomma per il CdM “le quote di ripiano del disavanzo previste per l’anno 2020 non avrebbero potuto costituire idoneo mezzo di copertura finanziaria in vigenza di una norma di attuazione e di una delibera di giunta che prevede il ripiano anche nell’anno 2020 delle quote del disavanzo accertato con il rendiconto 2018” e “ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la stessa quota di ripiano 2020 stanziata nel bilancio e utilizzata a copertura degli oneri della legge in esame, assumendo la possibilità di un ripiano decennale del disavanzo, richiedeva necessariamente come presupposto fondante la sottoscrizione di un accordo non ancora definito all’atto dell’adozione della legge in esame ma sottoscritto solo a gennaio 2021“.

E “dal punto di vista formale la copertura degli oneri, facendo affidamento sull’approvazione della norma di attuazione che prevedeva il rinvio del ripiano 2020, non è coerente con l’art. 81, terzo comma, della Costituzione il cui disposto, stabilendo che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte», esprime il principio secondo cui la copertura finanziaria delle spese deve essere certa ed attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo stanziamento”. “I segnalati profili di incostituzionalità connessi alla inidoneità della copertura finanziaria – si sostiene nell’impugnativa – investono l’intera legge stante il carattere generico della clausola di salvaguardia, non direttamente correlabile ad alcun specifico onere discendente dalla legge in esame. Per tale motivo, si richiede l’impugnativa dell’intera legge”.

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