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Tortorici, nota dell’Amministrazione comunale sui dipendenti in sovrannumero

venerdì 8 Dicembre 2017
tortorici

Il comune di Tortorici in un lungo comunicato precisa la propria posizione in relazione ai dipendenti in sovrannumero

“Nei mesi  scorsi – si legge –  l’Amministrazione Comunale  di Tortorici, nel  rispetto  della legge, nel solco   dell’art. 259 c. 10 del TUEL (copertura della Regione Sicilia degli oneri dei posti in aggiunta a quelli della pianta organica ri-determinata) ha posto in essere tutte le azioni amministrative possibili per evitare la messa in disponibilità dei dipendenti soprannumerari, chiedendo alla Regione con nota prot. 8590/2017 del 27/06/2017 e successiva integrazione prot. 12087 del 15/09/2017, le  provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2015 e della L.R. n. 27/2016 cosi da coprire il 100% del trattamento economico dei dipendenti dichiarati soprannumerari per effetto del D.M. che fissa in 1/159 il rapporto medio tra numero di dipendenti/abitanti per i comuni della fascia demografica cui appartiene il Comune di Tortorici”.

“Grazie alle procedure messe in campo dall’Amministrazione del  Sindaco Rizzo Nervo nel giugno 2017, nonostante lo sterile (strumentale) ostruzionismo delle organizzazioni sindacali, nonché  e dell’ostracismo di alcuni  dipendenti comunali è stato possibile intercettare il contributo di cui alla predetta legge 9/2015”.

“A tal proposito,  vale la pena evidenziare – si legge nella nota diffusa dal comune – che i sindacati dei dipendenti ed alcuni  di quest’ultimi remavano contro tale procedura con l’intento di fare perdere la facilitazione finanziaria a tutti i soprannumerari. Ma, grazie alla determinazione del Sindaco Rizzo Nervo e della sua Giunta l ‘Assessorato delle Autonomie Locali ha esitato  positivamente la richiesta. Tuttavia, come è noto  l’Assessorato delle Autonomie Locali con D.D.G. n. 310 del 17/10/2017, non tenendo conto di quanto previsto dalla citata L.R. n. 9/2015, ha notevolmente ridotto la disponibilità finanziaria e in sede di assegnazione somme ha assegnato  solo il 40% (183mila euro) di quanto necessario e richiesto dal Comune di Tortorici annualmente (470mila euro). Purtroppo, l’Ente, costretto a riformulare la propria programmazione economica finanziaria per il triennio 2017/2019 ed a concludere così come imposto dal TUEL, ha approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 56 del 30/11/2017  così come  imposto dalla  legge l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato necessario per il risanamento dei conti comunali. L’Ente, in esito a tali procedure   ed a seguito della rideterminazione della pianta organica adottata con deliberazioni di G.M. n. 53/2017 e 88/2017, positivamente approvata con Decreto n. 164 del 24/10/2017 dalla Commissione di Stabilità presso il Ministero dell’Interno,  ha posto  6 delle 16 unità soprannumerarie al 100 % carico della Regione Siciliana ai per il triennio 2017/2019 e con la deliberazione di GM n. 132 del 01/12/2017  “in disponibilità del Comune di Tortorici” le restanti (10) unità lavorative”.

“Occorre precisare – prosegue la nota –  che la messa in “disponibilità”  dei dipendenti pubblici in esubero, prevede che a termini del c. 2 dell’ Art. 260 del Tuel ““ Il Ministero dell’interno assegna all’ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità”. La superiore locuzione “pari alla spesa relativa al trattamento” presuppone una contribuzione dello Stato del 100 % alla spesa, mentre la durata può essere equiparata alla durata del dissesto (laddove : dall’anno dell’ipotesi di bilancio decorre…il periodo di cinque anni di durata del risanamento dell’ente dissestato, fissato dall’art. 265, comma 1, del testo unico). In via gradata,  non trovando accoglimento la superiore contribuzione,  secondo le indicazioni del MEF (laddove: al personale eccedente si applicano le disposizioni relative alla disponibilità di cui all’art. 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993 n. 537),  il periodo di disponibilità e’  utile  ai  fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico  del personale, e  non  può  superare  la  durata  di  ventiquattro  mesi prorogabili per una sola volta per ulteriori dodici mesi (ergo : durata 3 anni); dalla data di  collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale.

“In ogni caso si evidenzia  nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata appostata una previsione di spesa pari al 100% e , pertanto, è in corso di richiesta il finanziamento al Ministero dell’Interno della copertura integrale del trattamento economico destinato al predetto personale in disponibilità. Né,  possono essere accolte le istanze da parte di alcuni dipendenti Comunali circa la richiesta di revoca delle deliberazioni già adottate e perfettamente aderenti alla legge, che oltre a mettere nel caos finanziario l’Ente con la conseguenza di non poter adempiere fra un paio di mesi al pagamento  delle retribuzioni di tutti gli altri dipendenti (mentre sin dal 01/01/2017 tutti gli stipendi sono stati  regolarmente pagati mensilmente) ,  a termini dell’art. 259 c. 8 del TUEL “Il mancato rispetto degli adempimenti relativi alla procedura di messa in disponibilità da parte degli Amministratori Comunali  comporta la denuncia d essi  stessi  alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell’interno, cosicché  l’ Ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell’ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito” .

“Infine, l’Amministrazione Comunale – concludono – non può condividere quanto appreso dagli organi di stampa relativamente all’ asserito danno che sarebbe causato dalla procedura di disponibilità in quanto,  a detta sempre dei dipendenti che hanno sottoscritto tale documento,  “la messa in disponibilità determina l’interruzione del rapporto di lavoro.  Quest’ultima circostanza è falsa in quanto la messa in disponibilità (e non la mobilità come impropriamente e/o in maniera pretestuosa viene codificata da sindacati e dipendenti interessati) è una procedura che amplia ogni possibilità di ricollocamento sia all’interno della nostra Amministrazione che presso altri Enti.  E’ opportuno precisare, altresì, che per il dipendente collocato in disponibilità, in base alla citata disposizione, non si verifica una cessazione del rapporto di lavoro se non al termine della durata del periodo di disponibilità  e solo in caso di mancata ricollocazione. Come si evince dal comma 8 del  menzionato art.33, infatti, “dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese  tutte le obbligazioni inerenti al rapporto  di lavoro”.

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